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“FANS CLUB FAMIGLIA NOMADE MURISENGO & VALCERRINA”
1) COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “ FANS CLUB FAMIGLIA NOMADE MURISENGO & VALCERRINA” con sede in Murisengo; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2) CARATTERE
L’Associazione è apolitica, apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. L’Associazione potrà partecipare quale socio d altre Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini.
3) DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.
4) SCOPI ISTITUZIONALI
L'Associazione ha per oggetto:
a. La promozione e lo sviluppo dell’attività e della storia del gruppo “I NOMADI”;
b. Assicurare il coordinamento organizzato dei soci che intendono recarsi ai concerti;
c. Promuovere la diffusione dei principi e dei valori del popolo nomade;
d. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
Eventuali iniziative promosse dall’associazione che comportino la raccolta di denaro a scopi benefici mediante l’utilizzazione del nome “I NOMADI”, necessitano della previa autorizzazione del legale del gruppo tramite lettera o fax e questa dovrà essere rilasciata per lettera o via fax almeno una settimana prima del giorno in cui si svolger l’iniziativa.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
5) SOCI
Possono diventare soci dell’associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che condividono ed accettano i principi ispiratori dell’associazione e la disciplina prevista del presente Statuto e da eventuale regolamento.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta, per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o chi ne fa le veci, al Comitato Direttivo il quale deciderà in merito, con l’obbligo di motivazione in caso di diniego. Per le iscrizioni saranno necessari dati personali che saranno trattati con la massima discrezione sulla tutela della privacy a norma di legge.
Con la predetta domanda il socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente statuto, dall’eventuale regolamento oltre che le disposizioni degli organi associativi.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso e comporta per l‘associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Contestualmente alla domanda, l’aspirante socio deve versare la quota di adesione all’associazione, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente in particolare avrà diritto a partecipare affettivamente alla vita dell’associazione.
Il mancato versamento della quota annuale, entro mesi 3 (tre) dall’ammissione o dell’inizio dell’anno, comporta la decadenza automatica della qualità di socio.
La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per morte. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte i soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
L’esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:
- Inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall’assemblea e dal consiglio direttivo;
- Status del socio e /o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell’associazione,
l’elenco dei soci dell’associazione è tenuto aggiornato dal Consiglio in un apposito registro sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- L’assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
7) ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è organo sovrano dell’associazione stessa.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: per decisione del Consiglio direttivo; su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 8 giorni mediante e-mail, raccomandata AR. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e se fosse necessario, da persona designata dall’assemblea. I verbali sono redatti da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- Deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- Approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
- Deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifiche dello statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
8) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dall’assemblea ordinaria. Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del consiglio non ricevono alcuna remunerazione per l’attività svolta; decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.
Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le funzioni del segretario saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute o da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
- Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
- Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.
- Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- Di nominare il vice presidente;
- Di redigere l’eventuale regolamento interno;
- Di fissare la quota di adesione e quella annuale.
9) PRESIDENTE
IL Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la forma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di suo impedimento per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del presidente.
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.
10) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua d’iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né causa di morte.
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
11) ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
12) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altr associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
13) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
14) RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Murisengo lì : 12 MARZO 2005
Il Presidente : DEMARTIS ANTONIO
Il Vice presidente : BOSTICARDO DANILO